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                         Condizioni generali di fornitura  |  Capitolato appalti stampi

 

d)   l’inosservanza delle presenti condizioni generali di fornitura e di quanto disposto nei singoli ordini di    

      acquisto; rappresenta condizione risolutiva espressa del contratto di Fornitura, osservato l’art. 1360 C.C.,    

      secondo comma, salvo il risarcimento dell’eventuale danno.

 

Le parti convengono esplicitamente che, nell’ipotesi di avveramento delle condizioni di cui al primo comma, del presente articolo, sub a) e sub b), Attrezzeria Paganelli S.p.A. , per ciò che concerne i propri debiti liquidi ed esigibili nei confronti del Fornitore, opera, su richiesta dei prestatori di quest’ultimo, la compensazione con i crediti per retribuzioni loro dovute dal Fornitore medesimo, fino alla concorrenza delle somme predette, ai sensi dell’art. 1676 C.C

Le parti convengono espressamente che l’inadempimento di cui ai commi precedenti comporta, comunque, l’applicazione a carico del Fornitore di una penale, ex art. 1382 C.C., pari al 15 % del compenso globale complessivo dell’opera, previsto dal contratto di Fornitura. Le parti convengono espressamente che tale clausola non limita la risarcibilità del danno ulteriore di cui all’articolo precedente.

            Sarà altresì stipulata dal Fornitore, qualora lo stesso dovesse operare nello stabilimento dell’Attrezzeria    Paganelli S.p.A. ,

            un’assicurazione con congrui massimali, che copra la Responsabilità civile, gli incidenti, i  danni a terzi, i danni agli

            strumenti, ai macchinari e alle installazioni.

 

            2.3       Stato dei dipendenti del Fornitore

Le parti convengono che il Fornitore si assuma l’obbligo di fornire, dietro richiesta, in ogni momento, all’Attrezzeria Paganelli S.p.A. , qualsiasi notizia ed informazione necessaria alla conoscenza della situazione contrattuale retributiva, ed alla posizione assicurativa obbligatoria dei propri dipendenti, cui si obbliga a corrispondere minimi di trattamento economico e normativo non inferiori a quelli previsti dai  vigenti CCNL di riferimento

 

            2.4       Comportamento omissivo del Fornitore

Le parti convengono che il Fornitore sia responsabile, contrattualmente, per comportamento omissivo, ex art. 2087 C.C. nei confronti dei propri dipendenti, mentre è responsabile per fatto colposo o doloso del proprio dipendente, nell’ipotesi di cui all’art. 2049 C.C. Resta salva la più generale ipotesi di responsabilità a carico del Fornitore ex art. 2043 C.C. Il Fornitore dovrà, previa tempestiva informazione verbale, dare immediata comunicazione scritta all’Attrezzeria Paganelli S.p.A. di qualsiasi infortunio sul lavoro occorso a propri dipendenti, indicando le cause, le circostanze e le condizioni degli infortunati. Il Fornitore terrà costantemente informato Attrezzeria Paganelli S.p.A. degli eventuali sviluppi clinici, amministrativi e/o penali dell’evento infortunistico di cui sopra.

           

            2.5       Danni causati dal Fornitore

Le parti convengono esplicitamente che il Fornitore sia responsabile per qualsiasi danno, cagionato, a qualsivoglia titolo, dal Fornitore medesimo, e/o da suoi dipendenti, nel corso dell’esecuzione del contratto di Fornitura, nei confronti dell’Attrezzeria Paganelli S.p.A. e/o dei suoi dipendenti, o di beni comunque a loro appartenenti. 

Il Fornitore si obbliga a tenere, in ogni caso esente ed indenne Attrezzeria Paganelli S.p.A. dalla responsabilità di cui al comma precedente.

 

            2.6       Comportamento del personale del Fornitore

Le parti convengono che, presso gli stabilimenti dell’Attrezzeria Paganelli S.p.A., il Fornitore si obbliga ad evitare ogni comportamento (commissivo o omissivo) proprio e/o dei propri dipendenti, in violazione di disposizioni di legge statuale, e/o regionale, e/o di regolamenti di Enti autarchici territoriali, e/o di regolamenti, in materia di inquinamento, salvo in ogni caso, il ristoro dell’eventuale danno subito dall’ Dall’Attrezzeria Paganelli S.p.A.

 

 

Articolo 3:        DISPOSIZIONI RELATIVE ALL‘ESECUZIONE E GARANZIA

 

Le parti stabiliscono che il Fornitore si obblighi a adempiere esattamente le proprie obbligazioni dedotte nel contratto di Fornitura, eseguendo il contratto medesimo in buona fede, con la diligenza richiesta dalla natura delle prestazioni, alla

 
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