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                         Condizioni generali di fornitura  |  Capitolato appalti stampi

           completare le opere commissionate si eseguirà per differenza, su base 100, con l’ultima percentuale dello stato avanzamento lavori certificata dal Committente. La percentuale risultante sarà applicata al valore dell’intero ordine maggiorato di tutte le modifiche intervenute. Il valore così ottenuto costituisce il costo che Attrezzeria Paganelli S.p.A. dovrebbe sopportare per ultimare le opere commissionate, pertanto il Fornitore accetta di pagare, a titolo di penale, il 50% di tale importo.

Ø       Il fornitore accetta che i crediti così maturati dalla Committente siano dalla stessa direttamente compensati con i crediti maturati dal Fornitore anche su altri contratti. In caso di mancata capienza, il fornitore si obbliga ad accettare la fatturazione da parte del Committente sino a conguaglio per le somme  dovute

 

 

Articolo 7         TERMINI DI CONSEGNA – CAUSE DI FORZA MAGGIORE

 

7.1       Causa di forza maggiore

I termini di consegna indicati si intendono rigorosi ed essenziali. Non sono ammessi ritardi.

Le parti stabiliscono che il Fornitore si obblighi ad informare, tempestivamente, con scritto avente data certa Attrezzeria Paganelli S.p.A. dell’insorgenza e della cessazione delle circostanze di forza maggiore, ai sensi degli artt. 1256 C.C. e ss., che non consentono l’adempimento, per impossibilità sopravvenuta, d’obbligazioni dedotte nell’ordine di acquisto. Il Fornitore si obbliga, altresì, a prendere tutti i provvedimenti atti a limitarne gli effetti. Nel caso in cui l’esecuzione dell’ordine sia impedita dal verificarsi di comprovate circostanze di forza maggiore, i termini di consegna si intendono prorogati, tale proroga deve essere specificatamente rilasciata per scritto dall’Attrezzeria Paganelli S.p.A., e deve riportare il nuovo termine stabilito di comune accordo tra le Parti con chiara indicazione sia degli estremi della comunicazione effettuata dal Fornitore in merito all’insorgenza della causa di forza maggiore, che della stessa causa di forza maggiore. La circostanza di forza maggiore non potrà essere invocata qualora essa insorga dopo la scadenza del termine di consegna convenuto. E’ precisato inoltre che, in nessun caso, saranno considerati causa di forza maggiore i ritardi dei subfornitori. Qualora la circostanza di forza maggiore determini un ritardo nella consegna superiore a 2 settimane, o un ritardo anche inferiore ma incompatibile con le esigenze produttive dell’Attrezzeria Paganelli S.p.A., quest’ultima avrà il diritto di risolvere l’ordine, in tutto o in parte in qualunque momento, mediante semplice avviso scritto al Fornitore.

La responsabilità dell’Attrezzeria Paganelli S.p.A. è esclusa in caso di scioperi, incendi, picchettaggio o altre circostanze al di fuori del controllo della stessa che impediscano il ricevimento delle consegne.

I prodotti forniti si intendono sempre consegnati presso i magazzini dell’Attrezzeria Paganelli S.p.A., salvo disposizioni diverse riportate nell’ordine, anche nel caso in cui le spese di trasporto siano a carico dello stesso.  Anche in tali casi, il trasferimento del rischio dal Fornitore all’Attrezzeria Paganelli S.p.A. ha luogo unicamente all’atto della consegna della merce nell’Azienda dell’Attrezzeria Paganelli S.p.A..

 

7.2       ritardi non dovuti a cause di forza maggiore

Nei casi di ritardi di consegna non dovuti a circostanze di forza maggiore, Attrezzeria Paganelli S.p.A. avrà a sua scelta una delle seguenti facoltà:

a)       pretendere l’esecuzione dell’ordine, in tutto o in parte, ed applicare una penalità convenzionale pari – salvo diversa misura eventualmente pattuita – allo 0,50% del prezzo riportato nell’ordine di acquisto, per ciascun giorno di ritardo; fino al massimo del 10% del prezzo totale della fornitura;

b)       approvvigionare  altrove ed in qualunque momento, in tutto o in parte, quanto ordinato al Fornitore, a spese e a rischio del Fornitore, con l’esclusivo onere di darne comunicazione al Fornitore;

c)       risolvere, con effetto immediato, l’ordine di pieno diritto ai sensi ed agli effetti dell’art. n° 1456 c.c., mediante semplice comunicazione al Fornitore.

 

 

Articolo 8         DIVIETO DI RIPRODUZIONE, UTILIZZAZIONE E CESSIONE     

 
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